Movimento 5 Stelle Pinerolo

PRIMA PROPOSTA: RIDUZIONE DEGLI STIPENDI

Pubblicato da M5S Pinerolo il

I nostri due dipendenti “a 5 stelle” in Regione hanno presentato la loro prima proposta di legge in Commissione Bilancio con l’obiettivo di modificare i parametri per la determinazione delle indennità dei Consiglieri regionali, i rimborsi spese, l’indennità di fine mandato e il vitalizio ora vigenti.

La proposta, che potete leggere integralmente qui sotto, è riassumibile in sette punti:

1) L’indennità di carica verrà determinata nella misura del 55% dell’indennità di carica parlamentare mensile lorda come già previsto dalla Legge Regionale originaria n.10/1972 invece che dell’85% (come previsto ora a seguito degli aumenti approvati negli anni).  L’indennità per i Consiglieri passerà quindi da €. 9.948 (lordi per 12 mensilità) a €. 6.437.

2) Verrà soppresso il gettone di presenza di circa 122 € che ora viene attribuito una sola volta per ogni giorno di presenza effettiva alle riunioni istituzionali, e per presenze a riunioni cui i Consiglieri partecipino in veste istituzionale, dichiarate.

3) Il rimborso chilometrico verrà calcolato sul costo medio d’esercizio riferito a un’autovettura a benzina/gas liquido di segmento di tipo “C” (invece che a benzina di segmento di tipo “D”) producendo pertanto un risparmio di circa il 20%.

4) L’indennità di fine mandato verrà ridotta a una (anziché due) volta l’ultima mensilità lorda dell’indennità consiliare moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato portandola pertanto dagli attuali €. 99.480 a €. 29.255.

5) Il rimborso delle spese per l’uso dell’aereo verrà calcolato sulla base del 75% (invece che del 100%) delle tariffe ordinarie applicate dalle compagnie di bandiera.

6) Verrà abolito l’assegno vitalizio (che dà diritto ai Consiglieri “…al compimento del 65° anno di età, a un assegno vitalizio che varia da un minimo del 30% ad un massimo dell’80% dell’indennità consiliare, a seconda degli anni di mandato svolto”).

7) Verrà istituito un Fondo speciale, alimentato dalle somme derivanti dai maggiori risparmi ottenuti dalla riduzione dei costi, destinato a sostenere: a) progetti di edilizia scolastica; b) l’estensione della copertura della banda larga in Piemonte.

Vi invitiamo a contribuire per migliorarla.



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Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e Istituzione del Fondo speciale denominato “Destinazione risparmio”

Presentatori: Davide Bono (primo firmatario) e Fabrizio Biolè

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Art. 1
(Sostituzione  dell’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionale”)

1. L’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionale”) è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
2. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 18, comma 5 dello Statuto, è costituito da:
a) indennità di carica;
b) rimborso spese;
c) trattamento di missione;
d) indennità per fine mandato.”

Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 “Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale”)

1. L’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Indennità di carica)
1. L’indennità di carica spettante ai sensi dell’articolo 18, comma 5 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è determinata nella misura del 55 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento). L’indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
2. L’indennità di carica spettante:
a) al Presidente della Giunta regionale è determinata nella misura del 75 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante al membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
b) al Vice Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali, al Presidente del Consiglio Regionale è determinata nella misura del 65 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri dei Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali, ai Vice presidenti e segretari del Consiglio Regionale, ai Presidenti e vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, al Presidente, al vice Presidente ed al Segretario della Giunta delle elezioni, al Presidente ed al Vice Presidente della Commissione per il Regolamento interno ed ai Presidenti e vice presidenti delle Commissioni speciali cui all’articolo 19 dello Statuto regionale è determinata nella misura del 60 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
3. L’indennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell’ufficio o dell’incarico e fino alla cessazione dell’ufficio o dell’incarico, comunque motivata.
5. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili”.

Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 2  della l.r. 10/1972)

1. L’articolo 2 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Rimborso delle spese)
1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali è corrisposto un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico medio d’esercizio riferito a un’autovettura a benzina/gas liquido di segmento di tipo “c”, definito semestralmente con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall’A.C.I..
2. I Consiglieri con residenza nel comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico. Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell’art. 19 legge regionale 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti.
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spetta il rimborso, di cui al comma 1.”

Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 10/1972)

L’articolo 3 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente:
“Art. 3  (Trattamento di missione)
1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Componenti dell’Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, spettano il rimborso delle spese di viaggio.
2. Il rimborso delle spese di viaggio spetta altresì ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede.
3. Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attività connesse all’esplicazione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in località del territorio nazionale fino ad un limite massimo di undici annuali e dal luogo di residenza in località dell’Unione Europea fino ad un limite massimo di tre viaggi annuali.
4. Il rimborso delle spese per l’uso del mezzo aereo non può superare il limite massimo annuo costituito dall’equivalente di  undici viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma e l’equivalente di tre viaggi aerei andata e ritorno Torino-Bruxelles calcolati sulla base del 75% delle tariffe ordinarie applicate dalle compagnie di bandiera, e comunque non superiori a euro 5000 annui.
5. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di seconda classe e degli eventuali supplementi, nonche’ del costo per l’uso di un posto letto in compartimento singolo.
6. Per i viaggi che l’interessato dichiari di aver compiuto con automezzo proprio, spettano altresì l’indennità chilometrica di cui all’articolo 2.
7. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all’uso dei taxi o altri servizi di linea necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione dalla stazione ferroviaria o dall’aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l’aeroporto al ritorno.
7. Ogni rimborso spese verrà autorizzato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale previa presentazione di relative ricevute di spesa.
8. Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere è parametrato in base all’effettivo periodo di vigenza del mandato.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della legge regionale 17 marzo 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Art. 5
(Sostituzione dell’articolo  2  della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionale)

1.    Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:
“1. Sull’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato”.

Art. 6
(Modifica al comma 1, dell’articolo 11 della l.r. 24/2001,)

1.Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) come modificato dal comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003) è sostituito dal seguente:
“1. L’ammontare dell’indennità di fine mandato dovuta ai Consiglieri regionali è fissato nella misura dell’ultima mensilità dell’indennità consiliare lorda, percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.”

Art. 7
(Istituzione del Fondo speciale denominato “Destinazione risparmio”)

1. La Regione istituisce un Fondo speciale destinato a sostenere:
a)    progetti di edilizia scolastica;
b)    l’estensione della copertura della banda larga in Piemonte.
Il fondo è alimentato dalle somme che derivano dai maggiori risparmi ottenuti dalla riduzione dei costi di cui alla presente legge.

Art. 8
(Abrogazione del Capo II  della l. r. 24/2001)

1.    Il Capo II della l.r 24/2001 è  abrogato.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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